Bandi di gara e contratti

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 L'art. 37 del d. lgs. 33/2013 prevede: Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 
 
  1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità  legale  e,  in particolare, quelli previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6
novembre 2012, n. 190,  ciascuna  amministrazione  pubblica, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66,  122,  124,  206  e  223,  le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. 
  2. Le pubbliche amministrazioni sono tenute altresì a  pubblicare, nell'ipotesi di cui all'articolo 57, comma 6, del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, la delibera a contrarre.  

L'art. 1, c. 16 e 32. L. 190/2012 prevedono:

16. Fermo restando quanto stabilito nell'articolo  53  del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  come  da  ultimo  modificato  dal comma  42  del  presente  articolo,  nell'articolo 54  del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, nell'articolo 21 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, e nell'articolo 11 del decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  le  pubbliche amministrazioni assicurano i livelli essenziali di cui  al  comma  15 del presente articolo con particolare riferimento ai procedimenti di: 

    a) autorizzazione o concessione; 
    b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalita' di selezione  prescelta
ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163; 
    c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonche'  attribuzione  di  vantaggi  economici  di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; 
    d) concorsi e prove selettive per l'assunzione  del  personale  e progressioni di carriera di cui all'articolo 24  del  citato  decreto
legislativo n.150 del 2009. 

32. Con riferimento ai procedimenti di cui al comma 16, lettera b), del presente articolo, le  stazioni  appaltanti  sono  in  ogni  caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali:  la  struttura proponente; l'oggetto del bando; l'elenco degli operatori invitati  a presentare offerte; l'aggiudicatario; l'importo di aggiudicazione;  i tempi di completamento dell'opera, servizio  o  fornitura;  l'importo delle somme liquidate. ((Le stazioni appaltanti sono tenute  altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla commissione di cui al  comma  2)).  Entro  il  31  gennaio  di  ogni  anno,  tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate  in tabelle  riassuntive  rese  liberamente  scaricabili  in  un  formato digitale standard aperto che consenta di  analizzare e  rielaborare, anche a fini  statistici,  i  dati  informatici.  Le  amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all'Autorità  per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi  e  forniture, che le pubblica nel proprio  sito  web  in  una  sezione liberamente consultabile da tutti i cittadini, catalogate in base alla tipologia di stazione appaltante  e  per  regione.  L'Autorita' individua  con propria  deliberazione  le  informazioni  rilevanti  e  le relative modalità di trasmissione.  Entro  il  30  aprile  di ciascun  anno, l'Autorità per  la  vigilanza  sui  contratti  pubblici  di  lavori, servizi e forniture trasmette alla Corte  dei  conti  l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso  di  trasmettere  e  pubblicare,  in tutto o in parte, le informazioni di cui al presente comma in formato digitale standard aperto. Si applica  l'articolo  6,  comma  11,  del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

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